Lega 822

Manifesto costitutivo

MANIFESTO COSTITUTIVO DELLA “LEGA ARTICOLO 822 – IL DEMANIO APPARTIENE AI CITTADINI”

È arrivato finalmente il momento di rispettare la legge, contabilizzando correttamente il demanio, ossia i beni di cui all’art. 822 c.c., oltre all’etere, in quanto dichiarato demanio dalla Corte Costituzionale con più sentenze.
Dispone infatti l’art. 14 (Conto generale del patrimonio), c. 2, del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 2799 (Legge finanziaria Ciampi): “Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all’art. 822 del Codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti legge, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato”.

Ora, ciò avviene attualmente in modo solo simbolico e forfettario, senza alcuna accuratezza analitica, sicché i valori indicati nel conto del patrimonio sono, ci sia consentito dirlo, ridicoli, rispetto al carattere poderoso dei beni di cui all’art. 822 c.c.; oltre all’etere, del quale usufruiscono emittenti radiotelevisive e colossi del web, autentici free rider del demanio, il che contribuisce a spiegare i loro utili iperbolici.
In base all’art. 822 c.c., infatti, “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”
A tutto ciò, oltre a dovere aggiungere l’etere, va assommato anche il valore dei grandiosi know how, di cui lo Stato dispone in tutti i settori in cui esprime capacità e potenza in termini di beni immateriali, dei quali sono parte le immani e colossali banche dati in mano dello Stato e di ciascun ente pubblico, nonché il patrimonio indisponibile e disponibile di cui all’art. 826 c.c..

Si tratta, quindi, di un poderoso capitale naturale e artificiale, fisso e circolante, materiale e immateriale, di valore inestimabile (al quale aggiungere quelle del patrimonio in senso più lato, ad esempio tutte le infrastrutture, opere pubbliche e simili), che appartiene direttamente ai cittadini.
Già i grandi giuristi bolognesi del medioevo, infatti, ritenevano che questi “beni della corona”, inalienabili da parte del sovrano, pena la violazione del giuramento di incoronazione, fossero in ultima analisi riconducibili al “popolo”, anche perché, in base alle Sacre Scritture, “Dio ha donato la Terra in comune agli uomini”.
Venendo a tempi più vicini a noi, è almeno dal XIX secolo che la dottrina costituzionalistica è unanime nel ritenere il demanio, in quanto afferente alla sovranità, di diretta e immediata proprietà del popolo sovrano.
Siffatta contabilizzazione non avrebbe certo un valore solo formale.
Intanto si tratterebbe di una grande operazione di trasparenza, dato che i cittadini conoscerebbero finalmente il valore delle ricchezze di cui dispongono, laddove evidentemente esistono interessi che premono, come avrebbe detto Amilcare Puviani, per l’occultamento di tali valori economico-finanziari.
Inoltre, sarebbe garanzia che eventuali dismissioni avvengano a valore di mercato e non si riducano a svendite, come inevitabilmente avviene quando si cede un bene di cui non si conosce il valore.
La contabilizzazione in base a criteri economici, così come previsto dalla legge, consente poi di considerare tali beni come produttivi: di utili, di rendite, di royalties (si pensi agli innumerevoli marchi di cui dispone lo Stato, non riconosciuti come tali), e così via, i quali, a nostro avviso, non devono andare a cadere nel “calderone” statale, ma, sulla base del principio costituzionale che il demanio è dei cittadini, devono andare direttamente ai cittadini, il che consente anche di trovare una copertura finanziaria alle prospettate ipotesi di reddito universale.
In definitiva, si tratta di prendere esempio dal modello Alaska, ove un fondo raccoglie gli introiti derivanti dal petrolio, per distribuirli direttamente ai cittadini e non alla burocrazia.
Ora, tutto ciò assume in prospettiva particolare rilevanza, dato che si parla di realizzazione, a carico della spesa pubblica e del debito pubblico, quindi di denaro dei cittadini, di grandi realizzazioni infrastrutturali, materiali e digitali, e allora sarebbe ottima cosa che anche di tali prospettati interventi vi fosse adeguata indicazione nel Conto generale del patrimonio, di tal che per i cittadini non si tratti solo di una spesa, ma di investimenti in conto capitale, i cui esisti risultino chiaramente dalle scritture contabili.
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E’ evidente come una simile contabilizzazione produrrebbe conseguenze addirittura imprevedibili sull’intera questione della finanza pubblica, imponendo una ridiscussione di materie come il debito, la fiscalità, la moneta e, in genere, la possibilità di fare fruttare il patrimonio pubblico a diretto vantaggio della cittadinanza anche attraverso lo sfruttamento dei diritti immateriali e di proprietà intellettuale e industriale.
Si sono avuti due casi pilota molto indicativi di che cosa potrebbe comportare l’inquadramento corretto di questa problematica: la concessione del logo del “Colosseo” alla Tod’s di Della Valle, con diritto di sfruttamento privato a lungo termine e non a vantaggio della collettività; e l’esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Lombardia, presentato dall’avv. Fabio Massimo Nicosia e dal consigliere comunale Marco Cappato, per la valorizzazione a vantaggio della cittadinanza milanese dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, fonte di utili per privati sotto forma di diritti televisivi di discutibile legittimità, diritti di immagine e sponsorizzazioni.
Si propongono pertanto le seguenti iniziative:
a. Dare vita a un gruppo di lavoro che sia posto nella condizione di studiare e approfondire, le modalità dell’operazione sul piano tecnico- contabile, tenendo conto altresì delle implicazioni derivanti da eventuali prospettive di federalismo demaniale;
b. Premere in sede governativa perché si avvii un processo di effettiva implementazione della normativa al riguardo;
c. Prendere contatto con enti regionali e locali perché procedano autonomamente alla contabilizzazione del proprio patrimonio in base ai principi di economicità;
d. Valutare la possibilità di estendere l’iniziativa di esposti alla Corte dei Conti per danno erariale, simili a quello relativo allo Stadio Meazza di San Siro;
e. Avviare un’operazione di verifica del rapporto costi/benefici della concessione del logo del Colosseo a Diego Della Valle, nella prospettiva dell’eventuale revoca o annullamento d’ufficio della concessione stessa.
Al fine di conseguire questi obiettivi estremamente importanti, i sottoscritti decidono di fondare la “Lega Articolo 822 – Il demanio appartiene ai cittadini”, proponendosi di coinvolgere a tale scopo cittadini, persone del mondo della cultura, tecnici del settore contabile, finanziario e dell’estimo, personaggi politici consapevoli.
Milano-Roma, 11 luglio 2021

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